STATUTO
Art. 1 Denominazione È costituita una associazione culturale, senza fini di lucro, denominata «Società Italiana di Storia Internazionale-SISI», con lo scopo dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett b) della legge n. 460/97. Art. 2 Scopi La Società ha i seguenti scopi: favorire lo sviluppo della Storia internazionale in Italia, promuovere l’incontro e la collaborazione degli studiosi italiani e stranieri operanti in tale ambito, esercitare la rappresentanza dei soci presso gli organismi istituzionali del sistema universitario italiano e più in generale presso gli Enti pubblici e privati preposti alla ricerca, alla didattica ed alla diffusione della cultura storica. Art. 3 Attività e sede Per conseguire gli scopi suddetti, la Società si propone di intervenire presso gli organi statali, gli Enti Pubblici e privati affinché siano assicurate le condizioni più idonee per l’operato degli studiosi di Storia internazionale, sia per ciò che concerne la ricerca, anche contribuendo a definire gli strumenti per la sua valutazione, sia per quanto attiene alla didattica; di organizzare riunioni scientifiche e convegni; di prendere e sostenere tutte le iniziative atte a favorire la ricerca scientifica e la didattica nel campo della Storia internazionale e la conoscenza dei suoi risultati (raccolta di materiale archivistico e bibliografico, istituzione di corsi, assegnazione di premi e di borse di studio, pubblicazioni ecc.); di promuovere rapporti con gli organismi e le associazioni di interesse per la Storia internazionale, sia in Italia, sia all’estero. La società ha sede legale in Via del Santo 77 presso il Dipartimento di Studi Internazionali; il Presidente pro tempore può stabilire una diversa sede operativa per la durata del suo mandato. Art. 4 Soci I soci si distinguono in soci di diritto, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci di diritto, purché ne facciano richiesta e siano in regola con le quote sociali, tutti i Professori di ruolo di I e II fascia, i Ricercatori universitari inquadrati, i professori emeriti già inquadrati in discipline afferenti al settore concorsuale 14/B2 “Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee”. Con il collocamento in pensione od il passaggio ad altro settore concorsuale i soci di diritto transitano automaticamente tra i soci ordinari. Sono soci ordinari tutti gli studiosi di storia internazionale che facendo domanda di adesione siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo: studiosi del settore concorsuale 14/B – “Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee” operanti nelle università in posizioni non di ruolo, come i titolari di contratti, gli assegnisti di ricerca, i borsisti post-dottorato, i dottori e i dottorandi di ricerca ed altri, Docenti e Ricercatori di ruolo appartenenti ad altri settori concorsuali e gli studiosi italiani e stranieri che si riconoscano nelle finalità della Società e dei quali siano riconosciute le qualifiche scientifiche. Sono soci sostenitori della Società le persone fisiche, e gli Enti pubblici e privati, chiamati a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo che si impegnino a versare, una tantum o annualmente, un contributo fissato dal Consiglio Direttivo. La lista dei soci sostenitori è rivista ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo per verificare la persistenza della suddetta condizione. Art. 5 Dimissioni e decadenza Si cessa dalla qualità di socio di diritto o ordinario per dimissioni, decadenza o espulsione; da socio sostenitore per il venir meno dei requisiti. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e non esonerano dal pagamento delle quote scadute. Decade automaticamente dall’appartenenza alla Società il socio moroso per due anni consecutivi. L’espulsione può essere decretata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, con il voto di almeno sette dei componenti. Art. 6 Organi Gli Organi della Società sono: il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, il Segretario Tesoriere, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea. Art. 7 Assemblea L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Società ed è costituita da tutti i soci di diritto e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. All’Assemblea partecipano senza diritto di voto i soci sostenitori, gli Enti Pubblici e privati essendo rappresentati da una sola persona. Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare all’Assemblea con delega scritta da un altro socio avente diritto al voto. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea approva i bilanci consuntivi e preventivi, discute ed approva le relazioni ed i programmi di attività; elegge in primo luogo il Presidente e successivamente i membri del Consiglio Direttivo; delibera su eventuali modifiche dello Statuto, determina l’importo della quota associativa. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il 31 ottobre per approvare i bilanci. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno quattro membri del Consiglio direttivo o di un quarto dei soci di diritto e ordinari. In questi due ultimi casi, la riunione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera indicante l’ordine del giorno, spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. Qualora l’assemblea debba procedere ad elezioni, ai fini della presentazione delle candidature (secondo quanto previsto dai successivi art. 8 e 9) il Presidente invierà un preavviso di convocazione a tutti i soci entro quaranta giorni dalla data prevista per la riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, di almeno la metà più uno dei soci di diritto ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno, con la presenza, comprese le deleghe, di almeno un terzo più uno dei soci di diritto ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, comprese le deleghe, salvo per quanto previsto dal comma successivo. L’Assemblea può deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio, nominando uno o più liquidatori e fissando le modalità della liquidazione, con il voto favorevole, comprese le deleghe, di almeno tre quarti dei soci di diritto ed ordinari. L’Assemblea può modificare lo Statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci di diritto ed ordinari, comprese le deleghe. Nei casi elencati dal presente articolo, fatta eccezione per i casi di modifica dello statuto, e fatto salvo quanto previsto per i termini della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio direttivo, all’unanimità, può decidere di procedere ad un sistema di votazione telematica in luogo della convocazione dell’Assemblea con la presenza fisica dei soci. Art. 8 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Società e da altri dieci membri eletti dall’Assemblea e così scelti tra i soci di diritto e i soci ordinari: tre tra i professori ordinari e straordinari, tre tra quelli associati, e tre tra i ricercatori universitari e uno tra i soci ordinari. Qualora uno dei membri perda la qualifica di socio di diritto o di socio ordinario per pensionamento terminerà comunque il mandato. In caso di passaggio di uno dei professori ordinari ad altro settore concorsuale o di passaggio dei professori associati e dei ricercatori ad una categoria diversa da quella per la quale sono stati eletti, oppure di passaggio del socio ordinario a socio di diritto, essi verranno sostituiti dai primi dei non eletti della categoria, se esistenti; altrimenti i seggi resteranno vacanti fino alla successiva assemblea, nella quale, qualora non debba essere eletto l’intero Consiglio Direttivo, verrà comunque indetta una votazione suppletiva per il seggio o i seggi vacanti. Tutti i partecipanti all’assemblea votano per un massimo di nove nomi tra i soci di diritto e di un nome tra i soci ordinari, esprimendo tre voti per i professori ordinari e straordinari, tre per i professori associati e tre per i ricercatori universitari e uno per i soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni (salvo i casi indicati nel comma precedente) e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Le candidature a membro del Consiglio Direttivo devono essere comunicate, entro trenta giorni dalla riunione dell’Assemblea per l’elezione delle cariche, al Consiglio Direttivo uscente, che provvederà a renderle formalmente note ai Soci entro il ventesimo giorno dalla data dell’Assemblea. Tali norme si applicano anche in caso di elezioni suppletive. È data, altresì, la possibilità di presentare candidature alternative a quelle ricevute dal Consiglio Direttivo quando esse siano sostenute per iscritto dal 15 per cento dei Soci (comprese le deleghe) in sede di assemblea. Il Consiglio Direttivo dà attuazione ai programmi di attività approvati dall’Assemblea; controlla e coordina le varie iniziative; sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; predispone le relazioni ed i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea; su proposta del Presidente, nomina un segretario tesoriere e può nominare un Vice Presidente, tutti nel proprio seno; promuove la costituzione di Commissioni nazionali ed internazionali di studio e ricerca, ne nomina i componenti ed elabora eventualmente i regolamenti per il loro finanziamento. Il Consiglio Direttivo si riunisce con la presenza fisica dei suoi componenti almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno tre Membri. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta. Su proposta del Presidente, unanimemente condivisa, può anche riunirsi in via telematica. Le riunioni del Consiglio Direttivo con la presenza fisica dei suoi componenti sono valide con la partecipazione di almeno 6 componenti più il Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 9 Presidente Il Presidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva. Il Presidente viene eletto tra i soci di diritto dall’Assemblea, che esprime il proprio voto sulle candidature presentate secondo le modalità previste nel comma successivo. Qualora il Presidente perda la qualifica di socio di diritto verrà automaticamente sostituito, quale Presidente ad interim, dal Vice Presidente, o in mancanza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo professore di prima fascia e più anziano nel ruolo universitario. Qualora la Presidenza resti vacante per dimissioni, assenza, impedimento o per qualunque altro motivo, verrà temporaneamente sostituito, con delibera del Consiglio Direttivo, quale Presidente ad interim, dal Vice Presidente, o in mancanza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo professore di prima fascia e più anziano nel ruolo universitario. In tutti i casi sopra menzionati, alla successiva assemblea si procederà all’elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dalla convocazione dell’Assemblea per l’elezione delle cariche, il Consiglio Direttivo riceve le candidature a Presidente e ne da comunicazione formale ai soci entro venti giorni prima della data dell’Assemblea. È data, altresì, la possibilità di presentare candidature alternative a quelle ricevute dal Consiglio Direttivo quando siano sostenute per iscritto dal 15 per cento dei Soci (comprese le deleghe) in sede di assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società; assicura l’attuazione dei programmi di attività approvati dall’Assemblea secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; propone la nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente tra i Professori Ordinari e Straordinari, del Segretario Tesoriere della Società. Il Presidente può delegare membri del Consiglio Direttivo a svolgere specifiche funzioni. Art. 10 Segretario Tesoriere Il Segretario Tesoriere collabora all’attuazione delle deliberazioni dei vari organi collegiali e ne redige i verbali che vengono firmati dal Presidente e controfirmati da lui stesso; cura l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Società; d’intesa con il Presidente, tiene i rapporti con enti ed istituzioni italiane e straniere. Art. 11 Patrimonio Il patrimonio della Società è costituito: - dalle quote sociali e dai contributi dei Soci; - dai proventi di pubblicazioni e di altre eventuali iniziative della Società; - da donazioni e contributi pubblici e privati. Art. 12 Rinvio Si applicano alla Società, in quanto non derogate da questo Statuto, le norme del Codice Civile sulle Associazioni.